Statuto

Pubblichiamo l'ultima revisione dello statuto realizzata in ottemperanza al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (riforma del Codice del Terzo Settore), e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

ART.01 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE: E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’Associazione di Promozione sociale denominata “Gruppo Fotografico LOOK AT – APS” in breve denominabile anche come “LOOK AT – APS“,  con sede  in Castellarano (Reggio nell’Emilia), operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere eseguita su proposta del Consiglio ed approvazione dall’Assemblea Ordinaria dei Soci per maggioranza.
L’associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART.02 – SCOPI ED ATTIVITÀ: L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
       1)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale;
       2)attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
+ Riunire i fotografi di ogni livello che siano interessati a progredire le proprie conoscenze fotografiche, anche fornendo valutazioni costruttive, suggerimenti utili e incoraggiamento;
+ Promuovere standard più elevati e un appassionato apprezzamento della fotografia;
+ Informare e fornire studi a beneficio di tutti i membri;
+ Incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l’organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri, proiezioni ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico o digitale;
+ Coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;
+ Stabilire rapporti ed accordi con altri enti sociali, associazioni, federazioni, enti italiani e stranieri che perseguono le stesse finalità ed aderire direttamente con i propri soci ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART.03 – I SOCI: All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.4. I soci si dividono in:
SOCI ORDINARI: si considerano tali tutti i fotoamatori che abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Associazione;
SOCI JUNIORES: i fotoamatori che non abbiano la maggiore età, che abbiano chiesto ed ottenuto a tale titolo l’iscrizione all’associazione, su autorizzazione firmata dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale  che li rappresenta in sede di assemblea e votazioni;
SOCI SOSTENITORI: le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico delle iniziative dell’associazione;
SOCI ONORARI O BENEMERITI: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico alla vita dell’Associazione;
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento nei diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun associato conserva la propria autonomia nei confronti di LOOK-AT, ad eccezione di quanto concerne l’organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l’approvazione dell’associazione. 

ART.04 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI: L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile né frazionabile. I soci onorari e sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo differenti disposizioni emanate dal Consiglio e ratificate dall’Assemblea dei soci.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

ART.05 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso. 
L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
+ Mancato versamento della quota associativa annuale scaduti 60 giorni dalla data di scadenza fissata al 31 gennaio di ogni anno;
+ Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
+ Persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 
+ Danni morali e/o materiali arrecati in qualunque modo all’Associazione;
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. L’associato radiato non potrà più essere riammesso. I soci, in caso di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio Direttivo fino alla soluzione della controversia.

ART.06 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI: Tutti i soci hanno diritto:
+ A partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
+ A godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo;
+ A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti;
+ A proporre ogni tipo di attività che possa contribuire al raggiungimento delle finalità dell’associazione.
Tutti i soci sono tenuti:
+ Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
+ A frequentare e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
+ Ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
+ A Rispondere in prima persona in merito a tutti i diritti sulle immagini pubblicate negli spazi espositivi messi a disposizione dall’associazione (reali, virtuali e/o telematici), ed essere responsabile di quanto faccia oggetto delle opere pubblicate, sollevando l’Associazione stessa di ogni responsabilità in merito.
+ A versare la quota associativa annuale;

ART.07 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: Sono Organi dell'Associazione:
+ L’Assemblea dei soci;
+ Il Consiglio direttivo;
+ Il Presidente dell’Associazione;
+ Il Segretario-Economo (o tesoriere)
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.08 – ASSEMBLEA: L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni ed è l'organo sovrano dell'Associazione, convocata in via ordinaria o straordinaria. Ogni socio maggiorenne in regola con quanto definito all’art.4, ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Le votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su decisione del Presidente dell’Assemblea, per appello nominale.

ART.09 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza la vita dell'associazione e in particolare:
+ Approva la relazione delle attività svolte e previste;
+ Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
+ Ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio e disporre eventuali conguagli;
+ Elegge alla scadenza i membri del Consiglio direttivo;
+ Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
+ Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria approva le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio, escludendo la possibilità di modifica dell'atto costitutivo.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e pubblicato sull’organo ufficiale di informazione dell’Associazione (www.gruppolookat.it) da recapitarsi almeno 10 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di partecipare all’assemblea in videoconferenza, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

ART.10 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA: L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART.11 – VOTAZIONI: Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento vale quanto riportato all’art.19 del presente statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.12 – VERBALIZZAZIONE: Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Vicepresidente e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere dell’assemblea devono essere pubblicate sull’organo ufficiale d’informazione dell’Associazione (www.gruppolookat.it).

ART.13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette): il Presidente più altri nominati per votazione dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Sono eletti i soci che riportano la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità si procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione a LOOK AT, con i dati in possesso della Segreteria. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorenni, che siano in regola con gli adempimenti di cui all’art.4, e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. 
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno le cariche in base al numero di voti ottenuti, salvo rinuncia da parte degli interessati. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
+ Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
+ Curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
+ Curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti;
+ Predisporre regolamenti da fare approvare all’Assemblea dei soci;
+ Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
+ Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
+ Decidere, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra l’Associazione ed i soci. Esso si pronuncia, anche in merito all’interpretazione dello statuto e dei regolamenti, fatto salvo il diritto del socio a ricorrere ad un secondo grado di appello nell’assemblea dei soci successiva o all'autorità giudiziaria ordinaria per questioni di legittimità. In questi casi l’unico foro competente sarà quello della città in cui ha sede l’Associazione. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, dal membro del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità dei voti la deliberazione deve essere presentata all'assemblea dei soci, ed in caso di nuova parità la proposta verrà respinta. Le convocazioni dovranno essere in forma scritta da recapitare via e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione, indicando ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I consiglieri non hanno facoltà di delega. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Vicepresidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono riportate nel libro dei verbali.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 6 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può delegare uno o più dei suoi membri all’esecuzione di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. I membri del Consiglio sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del Codice civile in tema di mandato. 

ART.14 – IL PRESIDENTE: Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, e rimane in carica per 2 (due) anni. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. 
Il presidente ha il compito di:
+ Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo che presiede e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
+ Dirigere la politica generale del Circolo di cui è responsabile.
+ Concedere onorificenze e patrocini.
+ Concedere deleghe per particolari compiti o funzioni.
+ Curare la tenuta e l’organizzazione della documentazione delle attività;
+ Curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo del Segretario Economo (Tesoriere) la situazione contabile;
+ Dirigere, organizzare e controllare i servizi di Sede.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest’ultimo dal Membro del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso.

ART.15 – IL SEGRETARIO ECONOMO: Non può essere Segretario Economo chi è parente o affine del Presidente o dei Consiglieri, e chi abbia a suo carico un procedimento all’esame del consiglio. Nel caso di sopravvenuta mancanza, può essere sostituito provvisoriamente da un membro del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale sarà eletto il membro mancante tra coloro che si erano candidati. L’incarico decade di norma con quello del Consiglio Direttivo nel quale subentrano. Il Segretario Economo (Tesoriere) ha i seguenti compiti:
+ Redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale;
+Controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell’assemblea dei Soci;
+ Procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte l’anno o su richiesta del Presidente, o del Vicepresidente, o di almeno tre Consiglieri.
+ è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo modalità e termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART.16 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI: Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART.17 – PATRIMONIO: Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
+ Contributi, donazioni, erogazioni liberali e/o lasciti dei propri soci e/o dei privati;
+ Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
+ Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
+ Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
+ Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
+ Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
+ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l’ammontare. Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o avanzi di gestione dell’associazione saranno così destinati:
 + 10% al fondo di riserva.
 + Il rimanente per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
Tutte le operazioni amministrative che riguardino le disponibilità liquide dovranno portare la firma del presidente, del vicepresidente o del segretario economo disgiunte tra loro.

ART.18 – ESERCIZIO SOCIALE: L’esercizio sociale e finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione o successive modificazioni.

ART.19 – SCIOGLIMENTO: Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

ART.20 – NORME FINALI: Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.